IL PRETORE
    Nel  procedimento  n.  5222/1990  di  opposizione  ad  ingiunzione
 amministrativa promossa  da  Maestrello  Tiziana  nei  confronti  del
 prefetto  della  provincia  di  Verona  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza con memoria del 13 maggio  1991  l'opponente  ha  sollevato
 eccezione  di  legittimita' dell'art. 20, terzo comma, della legge 24
 marzo 1989, n. 122, in relazione agli  artt.  134,  primo  e  secondo
 comma, 2, 3, 24, 25, secondo comma della Costituzione, nella parte in
 cui  prevede  che  la  disposizione risultante dal combinato disposto
 degli artt. 11, quarto comma, della legge 14 febbraio  1974,  n.  62,
 113  e  114,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, deve essere
 intrepretata nel senso che la somma di L.  5.000,  sanzione  prevista
 per  la  violazione  degli artt. 4 e 115 del codice della strada, era
 dovuta, prima degli aumenti operati dalla legge n. 689/1981.
    La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.
    Invero la rilevanza e' fondata sulla constatazione che  la  parte,
 in   forza   della   disposizione   denunciata,   si  trova  a  dover
 corrispondere non la somma di L. 5.000 cosi' come previsto  dall'art.
 11, quarto comma della legge 12 febbraio 1974, n. 72, articolo che ha
 modificato  l'art. 138 del codice della strada e che e' espressamente
 richiamato  dall'art.  16  della  legge  n.  689/1981,  ma  la  somma
 superiore di L. 12.000.
    In  merito  alla  non  manifesta  infondatezza della questione, va
 osservato che la legge n. 689/1981 con cui  e'  stato  modificato  il
 sistema  penale,  il  legislatore, nel solco di una tradizione di cui
 precedenti piu' immediati sono costituiti dalle leggi  del  3  maggio
 1967,  n.  317  e 24 gennaio 1965, n. 706, ha sostituito preesistenti
 sanzioni  penali  pecuniarie  con  sanzioni  amministrative,   com'e'
 appunto  avvenuto  con la fattispecie in discussione nel procedimento
 indicato.
    L'art. 1 della legge 24 novembre 1989, n. 681, pone fra i principi
 generali  in  tema  di  sanzioni  amministrative  il   principio   di
 legalita',  prevedendo  che:  "nessuno  puo'  essere  assoggettato  a
 sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia  entrata
 in  vigore  prima  della  commissione  della violazione. Le leggi che
 prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto  nei  casi  e
 per  i  tempi  in  esse  considerate". La norma richiamata stabilisce
 dunque per le sanzioni amministrative, fra cui vanno  ricomprese,  ai
 sensi  dell'art.  12 della legge n. 689/1981, anche quelle costituite
 dal  "pagamento  di  una  somma   di   denaro",   il   principio   di
 irretroattivita' delle leggi che le disciplinano.
    Va  ritrovato  nel  carattere  afflittivo della sanzione, anche se
 commisto ad altre finalita', ma,  almeno  nella  norma  in  discorso,
 assolutamente   preponderante,  conseguente  alla  violazione  di  un
 precetto secondo lo "schema"  e  la  natura  tipiche  del  reato,  il
 fondamento  dell'estensione  dei  principi  vigenti  per  le sanzioni
 penali.
    In un sistema di  norme  che  hanno  preso  il  posto  di  ipotesi
 strutturate  quali  reati  e  che  configurano un ambito in cui viene
 esercitata potesta', corrisponde a precise esigenze di  attuazione  e
 rispetto  delle norme costituzionali in argomento, l'avere sancito il
 principio  di  legalita'  prima  richiamato  come  la  stessa   Corte
 costituzionale, sia dal 1967, con la sentenza n. 78, aveva indicato.
    Il  terzo comma dell'art. 20 della legge 24 marzo 1989, n. 122, di
 interpretazione autentica della  disposizione  di  cui  all'art.  11,
 quarto   comma  della  legge  n.  62/1974  nel  prescrivere  che  "la
 disposizione risultante dal  comitato  disposto  dell'art.  11  della
 legge  14 febbraio 1974, n. 62 e degli artt. 113 e 114 della legge 24
 novembre 1981, n. 689, in  relazione  alla  disposizione  del  quarto
 comma  del  citato  art.  11,  deve essere interpretata nel senso che
 somma L. 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza  delle  sanzioni
 edittali  previste prima degli aumenti operati dagli stessi artt. 113
 e 114", stabilisce la pena per un fatto illecito  commesso  in  epoca
 anteriore   all'emanazione  della  norma  stessa,  e  dunque  in  via
 retroattiva.
    Cio' premesso  deve  ritenersi  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'articolo di legge
 sopra  indicato  in  relazione  all'art.  25,  secondo  comma,  della
 Costituzione.